Spesso e volentieri si legge che l'inquinamento dell'aria è migliorato o peggiorato rispetto all'anno precedente rappresentandolo in liste comparative dei valori per le polveri sottili rilevate nei comuni dove ci sono le centraline che misurano gli inquinanti . E' il modo che viene utilizzato per manipolare i numeri con le parole o ancora meglio per edulcorare la pillola nel mal comune mezzo gaudio stilando classifiche che non hanno alcun valore legale e soprattutto non hanno avuto alcun significato davanti alla Corte di Giustizia Europea che ha condannato l'Italia per la pessima qualità dell'aria.
Nei fatti la Corte di Giustizia Europea è stata chiara ed infatti in quella sentenza non si leggono classifiche comunali o liste di comuni. Fare Verde Provincia di Frosinone vuole essere chiara anche con chi manipola i dati perchè anche chi li scrive respira la stessa nostra aria. Fatto è che l'inquinamento dell'aria non è presente solo a CECCANO , a Frosinone e a CASSINO.
L'Italia è stata condannata per TRE MOTIVI tra i quali non figura nessun motivo neppure lontanamente collegato agli artefatti di classifiche o di liste comunali che quindi non hanno alcun significato se non quello di fantasia. Tanti comuni della provincia di Frosinone hanno lo stesso problema per l'aria , studiato dell'Arpa Lazio , e ben rappresentato negli strumenti modellistici tra cui ad esempio figura anche Monte San Giovanni Campano .
<< Il primo motivo di ricorso: violazione sistematica della Direttiva sulla qualità dell’aria
1. per quanto riguarda la violazione sistematica e continuata della direttiva dal 2008 al 2017, la Corte giudica fondato il ricorso alla luce degli elementi dedotti dalla Commissione per i periodi e le zone oggetto del procedimento, in quanto
– il fatto di superare i valori limite fissati per le particelle PM10 è sufficiente, di per sé, per poter accertare un inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva "qualità dell’aria".
– il fatto che i valori limite in questione non siano stati superati nel corso di taluni anni durante il periodo considerato non esclude l’inadempimento sistematico e continuato delle disposizioni europee. Infatti, secondo la definizione stessa del «valore limite» di cui alla direttiva «qualità dell’aria», detto valore, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo insieme, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere superato una volta raggiunto.
– è inoltre irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro o dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte, salvo stabilire l’esistenza di circostanze eccezionali le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante l’uso della massima diligenza.
– Irrilevante la circostanza, invocata dall’Italia, dell’estensione limitata, rispetto all’insieme del territorio nazionale, delle zone sulle quali vertono le censure invocate dalla Commissione.
Il secondo motivo di ricorso: mancata adozione delle misure adeguate per il rispetto dei valori limite
2. Per quanto riguarda la censura della mancata adozione di misure adeguate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le particelle PM10, conformemente ai requisiti di cui all’articolo 23, paragrafo 1, da solo e in combinato disposto con la parte A dell’allegato XV della direttiva «qualità dell’aria»
– la Corte la giudica parimenti fondata anche questa argomentazione: perché in caso di superamento di detti valori limite dopo il termine previsto per la loro applicazione, lo Stato membro interessato è tenuto a redigere un piano relativo alla qualità dell’aria che risponda ai requisiti della direttiva e che impegni a rendere il superamento di tali valori limite il più breve possibile., ma l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le misure in tal senso imposte
– giudica il superamento dei valori limite giornaliero e annuale fissati per le PM10 sistematico e continuato per almeno otto anni;-sottolinea che le misure previste dai piani per la qualità dell’aria sono state per gran parte previste solo in tempi estremamente recenti, e dichiarano una durata di realizzazione degli obiettivi relativi alla qualità dell’aria che può essere di diversi anni, se non addirittura di due decenni dopo l’entrata in vigore di detti valori limite.
Il terzo motivo di ricorso: la tempistica prolungata delle misure di contenimento delle emissioni
3. Respinge le argomentazioni italiane circa la necessità di disporre di termini lunghi affinché le misure previste nei diversi piani relativi alla qualità dell’aria potessero produrre i loro effetti:
– la Corte osserva che ciò si pone in contrasto sia con i riferimenti temporali posti dalla direttiva «qualità dell’aria» e con l’importanza degli obiettivi di protezione della salute umana e dell’ambiente, perseguiti dalla direttiva.>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
QUINDI NESSUNA CLASSIFICA DEI COMUNI CON L'ARIA PIU' O MENO INQUINATA.
Il fatto di superare i valori limite fissati per le particelle PM10 è sufficiente, di per sé, per poter accertare un inadempimento alle summenzionate disposizioni della direttiva <<qualità dell’aria>> che si ricorda è la 2008/50/CE del Parlamento Europeo.
Quello che si legge sui giornali sulle classifiche dei comuni più o meno inquinati non ha alcun significato in quanto il principio è diverso e si basa esclusivamente se l'aria è inquinata oppure no. Dopo anni di classifiche ci voleva un po' di chiarezza.
Con molta tranqullità Fare Verde Provincia di Frosinone asserisce che le liste dei Comuni o dei territori più o meno inquinati sono solo di fantasia ai fini della valutazione legale della qualità dell'aria. Tradotto: Le classifiche comunali per l'inquinamento dell'aria non servono a nulla perchè un solo sforamento dei valori ammessi dal D.Lgs 13 Agosto 2010 n. 155 in un qualsiasi Paese civile farebbe scattare tutte le azioni di risanamento necessarie per tutelare la salute della popolazione.
Si ricorda infine che l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS ) consiglia come soglia per la protezione della salute umana un valore medio annuo pari a 20 µg/m 3 per il PM10 e a 10 µg/m 3 per il PM2.5.
Valori molto più bassi quelli dell'OMS rispetto a quelli ammessi in Italia dal D.lgs n. 155 del 2010 che considera questo limite pari a 50 µg/m 3 per le PM 10. Nello stesso D.lgs n. 155 viene anche stabilito il limite annuale medio fissato a 40 µg/m 3 per le PM 10 . I valori di 25 µg/m 3 per le PM 2.5 vengono disciplinati solo come media annua in quanto il decreto legge non stabilisce limiti giornalieri.
L'inquinamento dell'aria non è presente solo a CECCANO |
Nessun commento:
Posta un commento