lunedì 22 giugno 2015

Aprire una discarica abusiva per il materiale edile di risulta è REATO PENALE


Aprire una discarica abusiva di materiale edile è un reato penale ai sensi della nuova legge sulla tutela Ambientale bisogna fare estrema attenzione perchè ci possono scappare le manette.
LEGISLAZIONE AMBIENTALE

Il D.Lgs. 152/2006 :

Valutazioni e autorizzazioni ambientali (VIA, VAS, IPPC)
Difesa del suolo e tutela delle acque
Gestione dei rifiuti
Riduzione dell’inquinamento atmosferico
Risarcimento danni ambientali

E’ importantissimo tener in conto che, accanto alla disciplina introdotta dal provvedimento, è obbligatorio considerare le regole UE “self executing” – ad esempio i regolamenti su import–export dei rifiuti – direttamente applicabili nell’ordinamento di ciascuno stato membro europeo. Per dipanare dubbi sul diritto ambientale, in continuo divenire è opportuno considerare le sentenze pertinenti emesse dal Consiglio di Stato e dal T.A.R., nonché dalla Corte di Cassazione Penale. E’ bene non sottovalutare i reati ambientali in quanto molti sono regolati dal diritto penale, le cui sanzioni son ben superiori a quelle stabilite dal diritto amministrativo proprio perché “macchiano” indelebilmente la fedina penale. Vediamo allora i principi di una corretta gestione dei materiali di risulta dai cantieri e le responsabilità in materia ambientale degli attori coinvolti.

Definizione di rifiuto
L’articolo 183, comma 1, lettera a) definisce rifiuto come: “…qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione, o abbia l’obbligo, di disfarsi.” L’allegato “A”, a cui si riferiva la definizione precedente, non è più considerato una fonte secondaria del diritto, bensì primaria. In sintesi il rifiuto viene classificato in base ai seguenti criteri:


I materiali di scarto generati in cantiere sono prevalentemente macerie di: calcestruzzo, laterizi, coppi, ceramiche. Alle volte, specie nel caso di interventi importanti, vengono considerati scarti anche componenti strutturali e accessori (legno e metalli), serramenti (incluso vetri e PVC), isolamenti termici, nonché terre e rocce da scavo. In realtà tutti questi materiali , i quali puntualmente vengono sprecati,  vanno smaltiti  in discarica. Nei peggiori dei casi invece i materiali edili indifferenziati vengono abusivamente scaricati dove capita, per risparmiare gli oneri di conferimento in discarica. 

La nuova legge: “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all'interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:

inquinamento ambientale;
disastro ambientale;
traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
impedimento di controllo;
omessa bonifica.

Inquinamento ambientale e disastro ambientale rappresentano i cardini del sistema e risultano puniti rispettivamente con pene detentive che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni l’inquinamento, mentre il disastro sanziona la condotta tipica con la reclusione da 5 a 15 anni. Prevista inoltre la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.a. per le fattispecie di: inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti (quest’ultimo già previsto all'interno del Codice dell’Ambiente). Si interviene anche sui termini prescrizionali i quali subiscono un allungamento in relazione all'aggravarsi della fattispecie.

Introdotta la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo, anche per il delitto di traffico illecito di rifiuti. Tale misura risulta tuttavia esclusa ove l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alla bonifica e al ripristino dello stato dei luoghi, nonché nel caso in cui detti beni appartengano a terzi estranei al reato. Per taluni illeciti quali il disastro ambientale, l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e per l’ipotesi aggravata di associazione per delinquere, la nuova legge introduce anche la confisca quale misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito. Previsto altresì che, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, il Giudice debba ordinare anche il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i costi a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.

Significativo infine l’intervento in tema di ravvedimento operoso. Quest’ultimo, originariamente previsto come causa di non punibilità, ad oggi opera come circostanza di attenuazione della pena - dalla metà a due terzi, ovvero da un terzo alla metà - in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l'attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente con l'Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei colpevoli.

Nessun commento:

Posta un commento